Art. 9.
(Logo nazionale).

      1. È istituito il logo nazionale per le produzioni ottenute da agricoltura biologica.
      2. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro per le politiche europee, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite la forma, le caratteristiche tecniche e il regolamento d'uso del logo nazionale di cui al comma 1.